È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
bis Se per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. [1]
È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l’art. 21 cpv. 4 della legge.
Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1 bis. [2]
I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile. [3] Seduta costitutiva