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188.120

Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati

Preambolo

(dell’11 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell’art. 112,

decreta:

TITOLO I

Norme generali

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 1

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

Art. 2

Legati e fondi

Art. 3

I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’Ufficio patriziale, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

I legati e i fondi speciali, amministrati dall’Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio. TITOLO II Tenuta dei conti Tenuta della contabilità

Art. 4

La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio. Registri contabili

Art. 5

I patriziati hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

  1. giornale delle registrazioni;
  2. mastro;
  3. preventivi e consuntivi.

I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati. Giornale delle registrazioni e mastro

Art. 6

Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Contenuto del giornale delle registrazioni

Art. 7

Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell’operazione. Documenti giustificativi

Art. 8

I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo. Contenuto del mastro e del giornale mastro

Art. 9

Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti. Chiusura dell’esercizio

Art. 10

Alla chiusura dell’esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni. TITOLO III Riscossioni e pagamenti Traffico dei pagamenti

Art. 11

Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato. Formalità

Art. 12

I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell’Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente. TITOLO IV Conto preventivo

Art. 13

  1. Conto di gestione corrente

Art. 14

Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all’esercizio.

In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

  1. Conto degli investimenti

Art. 15

Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

  1. le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;
  2. le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui. Ammortamenti

Art. 16

Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento: Categorie Tasso minimo Tasso massimo Categorie Tasso minimo Tasso massimo a) terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)

%

% a) terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi)

%

% b) opere del genio civile

,5%

,5% b) opere del genio civile

,5%

,5% c) costruzioni edili

,5%

% c) costruzioni edili

,5%

% d) opere forestali e risanamenti di alpeggi

%

% d) opere forestali e risanamenti di alpeggi

%

% e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% e) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% f) contributi per investimenti a dipendenza dell’oggetto finanziato f) contributi per investimenti a dipendenza dell’oggetto finanziato g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata di utilizzo h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata di utilizzo

I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento: Categorie Tasso minimo Tasso massimo Categorie Tasso minimo Tasso massimo a) terreni non edificati

%

% a) terreni non edificati

%

% b) case d’abitazione

%

% b) case d’abitazione

%

% c) edifici commerciali

%

% c) edifici commerciali

%

% d) alberghi e ristoranti

%

% d) alberghi e ristoranti

%

% e) fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali

%

% e) fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali

%

% f) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% f) mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte

%

% g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva g) prestiti e partecipazioni sulla base della perdita di valore effettiva h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata di utilizzo h) altre spese d’investimento attivate sulla base della durata di utilizzo Spese e ricavi

Art. 17

Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto. Crediti suppletori

Art. 18

I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

La risoluzione del legislativo designerà l’articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato, oppure stabilirà l’iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo. TITOLO V Conto consuntivo

  1. Conto consuntivo: allestimento e contenuto

Art. 19

Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

… [5]

Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

  1. Principi della competenza

Art. 20

Il conto di gestione corrente deve contenere:

  1. le entrate e le uscite relative all’esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;
  2. le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all’esercizio;
  3. le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l’avanzo o il disavanzo generale d’esercizio. Bilancio patrimoniale

Art. 21

Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell’esercizio.

Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.

I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.

Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.

Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre. TITOLO VI Norme finali e transitorie [6] Abrogazione

Art. 22

È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951. Norma transitoria

Art. 22a

I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995. Pubblicato nel BU 1994, 552. [1] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [2] Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507. [3] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [4] Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179. [5] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365. [6] Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507. [7] Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.