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213.210

Regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari

Preambolo

del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità competente

Art. 1

Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati. Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare

  1. in generale

Art. 2

L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.

  1. formazione

Art. 3

Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.

Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM). Riconoscimento e notifiche

Art. 4

L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

  1. l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;
  2. per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
  3. per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
  4. per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;
  5. l’esatta designazione della sede del consultorio.

Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata. Istanze per il sussidio

  1. delle strutture

Art. 5

Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

  1. delle attività

Art. 6

Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.

Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.

Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale. Abrogazione

Art. 7

Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

Pubblicato nel BU 2024, 225. [1] Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.