Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero. Domanda d’autorizzazione
213.310
Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero
Preambolo
(dell’11 novembre 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-l’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero del 10 novembre 1999;
-l’art. 52 del titolo finale del Codice civile svizzero;
-l’art. 16b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;
decreta:
Autorità competente
Art. 1
Art. 2
La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»). Modifica delle condizioni
Art. 3
La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova richiesta. Ammontare della cauzione
Art. 4
Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi:
- paesi dell’Unione europea, fr. 1000.--
- altri paesi europei, fr. 3000.--
- per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.
Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati. Spese amministrative
Art. 5
L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.-- Ammonimento
Art. 6
Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento. Entrata in vigore
Art. 7
Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.
Ottenuta l’approvazione della Confederazione [2] il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [3] Pubblicato nel BU 2003, 423. [1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 456. [2] Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424. [3] Entrata in vigore: 1 6 dicembre 2003 - BU 2003, 423.