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Decreto esecutivo concernente la tariffa per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale

Preambolo

165 Bollettino ufficiale delle leggi Volume 152 Bellinzona, 29 maggio 2026 N. 20 Legge sulle strade modifica del 23 marzo 2026 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l'iniziativa parlamentare elaborata del 16 settembre 2024, visto il messaggio n. 8581 del 28 maggio 2025, visto il rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia n. 8581 R del 5 marzo 2025; decreta: I La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 e cpv. 3

1Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri economici e ambientali. 3Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi pubblici adiacenti, nonché tenere conto dei principi che favoriscono la permeabilità del suolo, la ritenzione e il riutilizzo dell’acqua, la biodiversità e il contenimento delle isole di calore. II 1La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2Essa entra immediatamente in vigore. Bellinzona, 23 marzo 2026 Per il Gran Consiglio Il Presidente: Fabio Schnellmann Il Segretario generale: Tiziano Veronelli I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 maggio 2026 n. 76). Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Tiziano Veronelli Repubblica e Cantone Ticino

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 166 Decreto legislativo concernente la richiesta di stanziamento di un credito complessivo di 12'650'000 franchi per la progettazione della prima tappa del comparto scolastico di Trevano del 23 marzo 2026 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8638 del 17 dicembre 2025, decreta:

Art. 1 1È stanziato un credito di 12'650’000 franchi per la progettazione della prima tappa

del comparto scolastico di Trevano (nuova sede Centro scolastico per le industrie artistiche, piscina coperta e sistemazione paesaggistica). 2L’importo sarà adeguato all’evoluzione dei costi sulla base dell’indice nazionale dei prezzi della costruzione.

Art. 2 Il credito è inscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e

dell’economia, Sezione della logistica.

Art. 3 1Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2Esso entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 23 marzo 2026 Per il Gran Consiglio Il Presidente: Fabio Schnellmann Il Segretario generale: Tiziano Veronelli I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto legislativo Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 maggio 2026 n. 77). Per i Servizi del Gran Consiglio Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 167 Regolamento concernente il computo della retta giornaliera a carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute (RROsp) del 20 maggio 2026 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz), decreta: Capitolo primo Principi generali Oggetto

Art. 1 1Il presente regolamento stabilisce la partecipazione finanziaria (retta giornaliera) a

carico dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’articolo 6 della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 ottobre 2010 (LAnz). 2La retta deve essere commisurata alle condizioni di reddito e di sostanza. 3Chi è domiciliato all’estero può essere ammesso come ospite unicamente se dimostra di di- sporre di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione malattie e infortuni e se la sua am- missione è stata preventivamente autorizzata dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. 4L’ammissione di un ospite domiciliato in un altro Cantone è subordinata a preventiva con- ferma dell’assunzione del finanziamento residuo ai sensi dell’articolo 25a capoverso 5 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) da parte del Cantone di domicilio. 5È fatturata la retta massima se l’ospite è: a) domiciliato all’estero; b) domiciliato in un altro Cantone. 6Se l’ospite inizialmente domiciliato altrove si domicilia nel Canton Ticino durante l’anno della sua ammissione presso una struttura, la retta è calcolata sulla base della prima decisione di tassazione cresciuta in giudicato dell’autorità competente nel Canton Ticino. Prestazioni

Art. 2 1La retta include i seguenti elementi:

a) vitto (pensione completa); b) alloggio (incluse le prestazioni alberghiere); c) prestazioni di cura. 2Ogni altra prestazione è fatturata secondo quanto previsto dal contratto d’ammissione tra l’ospite (o il suo rappresentante legale) e la struttura.

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 168 Capitolo secondo Calcolo della retta Periodo di riferimento

Art. 3 1La retta è calcolata sulla base della decisione di tassazione più recente cresciuta in

giudicato (di seguito decisione). 2In caso di decesso del coniuge dell’ospite durante l’anno corrispondente al periodo di riferi- mento di cui al capoverso 1 il calcolo è effettuato: a) come per gli ospiti singoli se il decesso è avvenuto entro il 31 ottobre; b) come per gli ospiti coniugati se il decesso è avvenuto dal 1° novembre. Reddito lordo determinante

Art. 4 Il reddito lordo determinante per il calcolo della retta si compone dei seguenti ele-

menti: a) reddito imponibile complessivo senza considerare le deduzioni per spese per disabilità (decisione); b) 1/10 della sostanza mobiliare imponibile (decisione) dedotta di un importo di 15'000 franchi; c) 1/10 del totale della sostanza mobiliare oggetto di donazione o rinuncia ereditaria nei dieci anni precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una deduzione iniziale di 50'000 franchi per persone singole e 80'000 franchi per persone coniugate, tale valore viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento a partire dall’anno successivo all’ammissione per le donazioni precedenti l’ammissione e a partire dall’anno successivo alla donazione per quelle effettuate durante il soggiorno dell’ospite; d) 1/10 della sostanza immobiliare imponibile al netto dei debiti privati (decisione) dedotta di un importo di 300'000 franchi; e) 1/10 del totale della sostanza immobiliare oggetto di donazione, o rinuncia ereditaria nei dieci anni precedenti l’anno di ammissione dell’ospite o durante il suo soggiorno, al netto di una deduzione iniziale di 300'000 franchi, tale valore viene ridotto di 10'000 franchi ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento a partire dall’anno successivo all’ammissione per le donazioni precedenti l’ammissione e a partire dall’anno successivo alla donazione per quelle effettuate durante il soggiorno; f) le deduzioni dell’importo di 300'000 franchi di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili salvo nel caso in cui la loro somma raggiunga un importo massimo di 300'000 franchi applicando prioritariamente la deduzione di cui alla lettera e e successivamente quella della lettera d. Reddito netto determinante

Art. 5 Il reddito netto determinante si ottiene deducendo dal reddito lordo i seguenti elementi:

a) spillatico corrispondente al 10 per cento del reddito lordo determinante (ritenuto un limite minimo di 4’000 franchi e un limite massimo di 7'200 franchi); b) imposta federale diretta, imposta cantonale e imposta comunale dovute secondo la decisione; c) imposta personale; d) contributi finanziari (aiuti diretti) versati agli utenti per l’organizzazione di soluzioni individuali al mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche ai sensi della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD) ricevuti prima dell’ammissione nella struttura non riversati a terzi (decisione).

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 169 Calcolo dell’importo giornaliero

Art. 6 1L’importo della retta giornaliera si calcola dividendo l’importo del reddito netto de-

terminante per 365 giorni. 2Nel caso in cui l’ospite sia coniugato il calcolo si effettua per entrambi i coniugi indipenden- temente dal fatto che il coniuge sia o meno ospite in una struttura. L’importo della retta gior- naliera si calcola dividendo l’importo del reddito netto determinante per due e successiva- mente dividendo tale importo per 365 giorni. Sostanza mobiliare a) donazioni e rinunce

Art. 7 1L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni di sostanza mobiliare e rinunce

ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno nella struttura. 2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate. b) variazioni di sostanza

Art. 8 1In caso di variazioni di sostanza mobiliare che non rientrano nell’usuale consumo

annuo per scopi personali superiori alle deduzioni previste dall’articolo 4 lettera c precedenti l’ammissione o durante il soggiorno presso la struttura, l’ospite è tenuto a fornire i giustificativi di consumo per scopi personali relativi a tali variazioni. 2La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni e a effet- tuare eventuali approfondimenti; variazioni non giustificate o giustificate solo parzialmente en- tro 15 giorni dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazioni. 3Non è in particolare considerato consumo di sostanza per scopi personali: a) quando una terza persona beneficia della diminuzione del patrimonio dell’ospite (a eccezione di figli o persone bisognose a carico dell’ospite nella misura in cui tali spese possano essere dedotte fiscalmente); b) quando una terza persona non identificabile beneficia della diminuzione del patrimonio dell’ospite. 4In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente. Sostanza immobiliare a) donazioni e rinunce

Art. 9 L’ospite è tenuto a dichiarare eventuali donazioni, alienazioni di sostanza immobilia-

re e rinunce ereditarie effettuate nei dieci anni precedenti l’anno d’ammissione o durante il soggiorno nella struttura; gli immobili donati oggetto di un diritto d’abitazione o di un usufrutto non sono considerati. b) variazioni di sostanza

Art. 10 1La struttura e l’Ufficio sono tenuti a chiedere informazioni in merito a tali variazioni

e a effettuare eventuali approfondimenti, variazioni non giustificate o giustificate solo parzial- mente entro 15 giorni dalle richieste di informazioni sono considerate d’ufficio come donazio- ni. 2Le donazioni a enti di pubblica utilità riconosciute fiscalmente non sono considerate. 3Le variazioni precedenti l’ammissione sono considerate nella loro totalità, dedotto l’importo di 300'000.00 franchi come specificato dall’articolo 4 lettera e. 4Le variazioni successive all’ammissione sono considerate singolarmente al netto della dedu- zione specificata dall’articolo 4 lettera e.

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 170 5Le deduzioni di cui ai capoversi 3 e 4 sono effettuate un’unica volta per tutta la durata del soggiorno presso la struttura. 6In caso di recuperi d’imposta relativi ad autodenunce o ad accertamenti fiscali per sostanza mobiliare non dichiarata, l’Ufficio valuta i casi singolarmente Contributi aggiuntivi

Art. 11 1L’assegno per grandi invalidi versato all’ospite deve essere riversato interamente

alla struttura in aggiunta alla retta giornaliera. 2Nel caso l’ospite si assenti per giorni interi l’assegno deve essere riversato alla struttura solo in proporzione alla presenza dell’ospite nella stessa. 3L’Ufficio decide se e in che misura eventuali prestazioni particolari ricorrenti o sotto forma di capitale destinate all’ospite possano essere incassate dalla struttura. Riduzioni

Art. 12 1In caso di assenza dell’ospite superiore a tre giorni per ospedalizzazione o altro si

applica una riduzione della retta giornaliera di 20 franchi. 2Tale riduzione è applicata a partire dal primo fino all’ultimo giorno intero e consecutivo di as- senza dell’ospite. Retta minima e retta massima

Art. 13 1È fatturata la retta minima se:

a) l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC); b) l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). 2La retta minima è fissata nel decreto esecutivo concernente la legge federale sulle presta- zioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; la retta mas- sima è fissata dall’Ufficio. 3Nel caso in cui dal calcolo della retta risultasse un importo inferiore alla retta minima e l’ospite non beneficia di prestazioni complementari ai sensi della LPC gli è fatturato tale im- porto. Documentazione all’ammissione

Art. 14 1Al più tardi entro 15 giorni dall’ammissione l’ospite deve presentare alla struttura la

seguente documentazione: a) notifiche di tassazione cresciute in giudicato dei cinque anni precedenti l’anno di ammissione; b) modulo proprietà fondiaria e deposito titoli; c) decisione di concessione del contributo di sostegno al mantenimento a domicilio (aiuti diretti). 2Nel caso di coniugi i documenti indicati nel capoverso 1 devono essere presentati da en- trambi. 3All’ammissione è fatturata la retta massima, in seguito, una volta effettuato il calcolo della retta, si procede con un eventuale conguaglio nel seguente modo: a) a partire dalla data di ammissione se i documenti mancanti sono consegnati entro i termini previsti dal capoverso 1; b) a partire dalla data di consegna dei documenti in caso di consegna oltre i termini di cui alla lettera a.

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 171 4Se l’ospite beneficia di prestazioni ai sensi della LPC deve presentare unicamente la deci- sione di prestazione complementare (PC) concernente l’anno di ammissione. 5Se l’ospite beneficia di prestazioni sociali ai sensi della LAPS deve presentare unicamente la decisione sulle prestazioni concernente l’anno di ammissione. 6In caso di dubbio la struttura è tenuta a verificare l’autenticità dei documenti summenzionati. Documentazione per aggiornamento retta

Art. 15 1L’ospite deve presentare alla struttura la decisione di tassazione più recente cre-

sciuta in giudicato al più tardi entro la fine di ogni anno civile. 2In caso di ritardo o mancata consegna per giustificati motivi è fatturata la retta in vigore fino alla presentazione di quanto previsto dal capoverso 1. Sono considerati giustificati motivi le seguenti fattispecie: a) decisione di tassazione non ancora emessa dall’autorità competente; b) reclamo pendente sulla decisione di tassazione. 3In caso di ritardo o mancata consegna senza giustificati motivi è fatturata la retta massima a partire dall’inizio dell’anno successivo; l’aggiornamento della retta è in seguito effettuato a partire dalla data di consegna della documentazione e non vi è alcun diritto a un conguaglio retroattivo a favore dell’ospite. 4La data di fatturazione, una volta effettuato il calcolo della retta, è la data che fa riferimento alla conferma di ricezione dei documenti. 5In caso di reclamo pendente sulla decisione di tassazione, la data di riferimento per l’aggiornamento della retta è la data della precedente decisione di tassazione cresciuta in giudicato. 6L’ospite che beneficia di prestazioni ai sensi della LPC o della LAPS è tenuto a informare la struttura di eventuali modifiche della sua situazione e a consegnare tempestivamente tutta la documentazione necessaria. Fatturazione

Art. 16 1La fatturazione della retta inizia a partire dal giorno di ammissione dell’ospite e

termina il giorno della sua dimissione; essa è emessa all’inizio del mese in corso con un ter- mine di pagamento di 15 giorni. 2In caso di trasferimento fra strutture la retta è fatturata dalla struttura dove l’ospite soggiorna a partire dalle ore 12. 3Non è consentita la fatturazione della retta nei seguenti casi: a) prima dell’ammissione dell’ospite (allo scopo di riservare la camera); b) dopo la dimissione dell’ospite. Incasso retta

Art. 17 1La struttura è tenuta ad applicare la massima diligenza nell’incasso della retta.

2In caso di mancato pagamento la struttura è tenuta a inviare un primo richiamo, allo scadere dei 30 giorni dalla data della fattura con un termine di pagamento di 30 giorni, un secondo ri- chiamo con un termine di pagamento di 15 giorni, una diffida con un termine di pagamento di 15 giorni e infine ad avviare una procedura esecutiva. Responsabilità e vigilanza

Art. 18 1La struttura emette la decisione di calcolo della retta; essa è responsabile della

correttezza di tale calcolo, del suo aggiornamento così come della fatturazione della retta. 2La struttura attesta la completezza e la data della documentazione fornita da parte dell’ospite.

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 172 3Essa deve emettere la decisione di calcolo al più tardi entro 15 giorni dalla consegna della documentazione completa e dagli approfondimenti svolti dall’Ufficio. 4In caso di negligenza ripetuta l’Ufficio può emettere richiami e applicare sanzioni di carattere finanziario alla struttura. 5Contro la decisione di calcolo della retta è data facoltà di reclamo scritto entro 30 giorni all’Ufficio dalla data di intimazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministra- tivo ai sensi della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm). 6L’Ufficio vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Capitolo terzo Calcolo del canone Canone di locazione di appartamenti

Art. 19 1Il canone di locazione include:

a) prestazioni di cura in caso di necessità; b) spese varie (riscaldamento, elettricità ecc.) 2Esso è calcolato sulla base del reddito lordo determinante secondo le stesse modalità previ- ste per il calcolo della retta dell’ospite nelle strutture sociosanitarie riconosciute. L’importo è stabilito sulla base dell’allegato. 3L’assegno per grandi invalidi destinato al residente non è considerato nel calcolo del canone di locazione Capitolo quarto Disposizioni finali Modifica di atti normativi

Art. 20 L’articolo 1 capoverso 2 lettera c del regolamento d’applicazione della legge con-

cernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle per- sone anziane del 22 agosto 2012 (RLAnz) è abrogato. Disposizione transitoria

Art. 21 1Se l’importo della retta calcolata secondo quanto previsto dal presente regolamen-

to risulta superiore rispetto a quello calcolato secondo le direttive concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate nelle case per anziani riconosciute in base alla legge an- ziani del 22 ottobre 2018, per gli ospiti già presenti nelle strutture al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2027, la retta è calcolata conforme- mente alle suddette direttive. 2Quanto previsto dal capoverso 1 non si applica se l’ospite ha scelto volontariamente di paga- re la retta massima. Entrata in vigore

Art. 22 Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 20 maggio 2026 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 173 Allegato Tabella del calcolo del canone di locazione (art. 17) Reddito Canone per singolo Canone annuale fino a fr. 25’000.– fr. 620.– fr. 7’440.– da fr. 25’001.– a fr. 30’000.– fr. 650.– fr. 7’800.– da fr. 30’001.– a fr. 35’000.– fr. 690.– fr. 8’280.– da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 740.– fr. 8’880.– da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 800.– fr. 9’600.– da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 870.– fr. 10’440.– oltre fr. 50’000.– fr. 950.– fr. 11’400.– Reddito Canone coppia Canone annuale fino a fr. 35’000.– fr. 740.– fr. 8’880.– da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 770.– fr. 9’240.– da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 810.– fr 9’720.– da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 860.– fr. 10’320.– da fr. 50’001.– a fr. 55’000.– fr. 920.– fr. 11’040.– da fr. 55’001.– a fr. 60’000.– fr. 990.– fr. 11’880.– oltre fr. 60’000.– fr. 1’070.– fr. 12’840.– Reddito Canone doppio a uso singolo* Canone annuale fino a fr. 25’000.– fr. 740.– fr. 8’880.– da fr. 25’001.– a fr. 30’000.– fr. 770.– fr. 9’240.– da fr. 30’001.– a fr. 35’000.– fr. 810.– fr 9’720.– da fr. 35’001.– a fr. 40’000.– fr. 860.– fr. 10’320.– da fr. 40’001.– a fr. 45’000.– fr. 920.– fr. 11’040.– da fr. 45’001.– a fr. 50’000.– fr. 990.– fr. 11’880.– oltre fr. 50’000.– fr. 1’070.– fr. 12’840.– * canoni di locazione validi per le persone che fanno esplicita richiesta di un appartamento doppio per uso singolo Regolamento concernente la protezione contro il fumo del 27 maggio 2026 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan); vista la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge contro il fumo passivo); vista la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche del 1° ottobre 2021 (LPTab), decreta:

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 174 Capitolo primo Disposizioni generali Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento disciplina:

a) la protezione dal fumo passivo; b) la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche; c) la protezione dei minorenni. Campo di applicazione

Art. 2 Il presente regolamento si applica:

a) ai prodotti del tabacco; b) alle sigarette elettroniche; c) ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab. Capitolo secondo Competenze Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 3 Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’appli-

cazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipar- timento delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia. Dipartimento delle istituzioni

Art. 4 Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della

legge contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della risto- razione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR). Dipartimento delle finanze e dell'economia

Art. 5 Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e

l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la prote- zione della salute dei lavoratori. Ufficio di sanità

Art. 6 L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:

a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza; c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza; d) autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR).

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 175 Laboratorio cantonale

Art. 7 Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente

per: a) svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab; b) sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab; c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza. Ufficio del medico cantonale

Art. 8 1L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, trami-

te il Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibiliz- zare il pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab. 2L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di prevenzione e promozione della salute. Servizio autorizzazioni, commercio e giochi

Art. 9 Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è

competente per: a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR; c) autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 RLEAR. Ufficio dell’ispettorato del lavoro

Art. 10 L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è

competente per: a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza. Capitolo terzo Protezione dal fumo Luoghi accessibili al pubblico

Art. 11 1Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo,

sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a) i luoghi di svago e culturali; b) gli spazi adibiti a fiere e mostre; c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni. 2Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici. 3Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 176 4Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3. Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 12 1Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene for-

nito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale. 2I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, so- no tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa al tabacco e alla protezione dal fumo. Capitolo quarto Disposizioni penali Comunicazione

Art. 13 Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o

della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’autorità competente di cui al secondo capitolo. Contravventori

Art. 14 1In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il

fumo passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, ri- spettivamente il datore di lavoro. 2In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così co- me i clienti e gli avventori. Capitolo quinto Disposizioni finali Abrogazione

Art. 15 Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abro-

gato. Entrata in vigore

Art. 16 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.

Bellinzona, 27 maggio 2026 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 177 Decreto esecutivo concernente il termine di adeguamento delle autorizzazioni alla gerenza del 27 maggio 2026 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 54 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), decreta:

Art. 1 1Gli esercizi pubblici che, entro il termine di tre anni per l’adeguamento delle auto-

rizzazioni alla gerenza rilasciate in applicazione della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010, la cui scadenza in virtù dell’articolo 55 capoverso 1 LEAR è prevista per il 15 giugno 2026, hanno provveduto a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, potranno beneficiare di una proroga della validità dell’autorizzazione. 2Per le strutture che offrono l’alloggio senza servizio di ristorazione con più di 15 posti letto, e che provvedono entro il termine del 15 giugno 2026 a inoltrare la richiesta di adeguamento al proprio Comune, il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi può autorizzare la gerenza senza diploma tenendo segnatamente conto dell’esperienza nel ramo. 3Possono beneficiare del medesimo regime anche le strutture di cui al capoverso 2 che pre- sentano un’istanza volta al rilascio di una nuova autorizzazione dopo il 15 giugno 2026. 4La proroga è valida sino al rilascio della nuova autorizzazione, che dev’essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestazione di idoneità dei locali.

Art. 2 1Agli esercizi pubblici che non inoltrano la richiesta di adeguamento al proprio Co-

mune entro il termine del 15 giugno 2026, è concessa una proroga sino al 31 luglio 2026 al fine di provvedervi. In tal caso, ad essi è concessa la proroga di cui all’articolo 1. 2Il mancato avvio della procedura di adeguamento entro tale termine comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico.

Art. 3 Durante il periodo di proroga, l’esercizio continua a operare alle medesime condi-

zioni previste dall’autorizzazione vigente.

Art. 4 Resta riservata la facoltà dell’autorità competente di imporre limitazioni o di revoca-

re l’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge.

Art. 5 1Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 1 sono sog-

getti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 250 franchi. 2Gli esercizi pubblici a cui è concessa una proroga ai sensi dell’articolo 2 sono soggetti a una cifra forfettaria per le spese amministrative pari a 500 franchi.

Art. 6 Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 27 maggio 2026 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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N. 20 Bollettino ufficiale delle leggi 29 maggio 2026 178 Decreto esecutivo concernente le convenzioni stipulate tra il Centro programma screening Ticino e gli assicuratori malattie per la remunerazione degli esami di screening mammografico del 15 aprile 2026 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti gli articoli 46 capoverso 4 e 53 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), l’articolo 68 della legge di applicazione della legge federale sull’assi- curazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), l’articolo 50 della legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA) e l’articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi del 20 dicembre 1985 (LSPr); richiamata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2026 della nuova struttura tariffale TARDOC e for- fait ambulatoriali; esaminate le convenzioni stipulate tra il Centro programma screening Ticino e gli assicuratori malattie per la remunerazione degli esami di screening mammografico; considerata la comunicazione del 2 marzo 2026 del Sorvegliante dei prezzi, il quale rinuncia all’inoltro di una raccomandazione in merito al caso specifico; consultata l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, decreta:

Art. 1 1Sono approvate le convenzioni stipulate tra il Centro programma screening Ticino

e gli assicuratori malattie per la remunerazione degli esami di screening mammografico. 2Le parti si sono accordate su una remunerazione pari a 124.20 punti per un valore del punto di 1 franco. 3Gli atti di cui al capoverso 1 sono consultabili presso l’Area di gestione sanitaria del Diparti- mento della sanità e della socialità.

Art. 2 Il presente decreto esecutivo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel

Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo fede-

rale entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto esecutivo entra retroattivamente

in vigore il 1° gennaio 2026. Bellinzona, 15 aprile 2026 Per il Consiglio di Stato Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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