Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [10] Pubblicata nel BU 2010, 311. Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero Le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate sulla base dell’articolo 375 bis e dell’articolo 375 ter capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [1] Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [2] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [3] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [4] Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488. [5] Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [6] Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [7] Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [8] Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365. [9] Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41. [10] Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.