Preambolo
(del 31 ottobre 2013)
La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e di misure
visti:
Gli articoli 74 e 75, 75a, 84 cpv. 6, 90 cpv. 4 e 4bis, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);
L’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP-CPM);
Gli articoli 234 - 237 del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)
L’art. 4 lett. b) del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);
La Decisione del 10 ottobre 1988 relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati penitenziari svizzeri in materia di congedi penitenziari;
La nota sugli alleggerimenti del regime di esecuzione di pene e di misure adottata dalla CDDGP il 29 marzo 2012.
Considerando che:
L’art. 123 cpv. 2 della Costituzione federale (RS 101) fissa il principio secondo il quale l’esecuzione delle sanzioni penali è di competenza dei Cantoni. I Cantoni sono tenuti a far eseguire le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali (art. 372 cpv. 1 del Codice penale svizzero, RS 311.0, abbreviato CP). Essi devono inoltre garantire un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP).
Nell’ambito della relazione dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente enunciati e ricorda che le autorizzazioni di uscita (congedi, permessi e condotta) introdotte dalla pratica e dalle norme concordatarie sono concesse alle persone detenute per permettere loro di mantenere delle relazioni con il mondo esterno, preparare la loro liberazione e per dei motivi particolari (sistemare delle pratiche personali o giuridiche molto importanti o esercitare un mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell’interessato).
Comunque, la concessione di queste uscite è possibile unicamente se il comportamento della persona detenuta durante l’esecuzione della sanzione penale non vi si oppone e se non vi è il rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS).
Tuttavia, nessun congedo o altro alleggerimento nell’esecuzione é accordato ai delinquenti estremamente pericolosi durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento o durante l’internamento vita (art. 84 cpv. 6 bis e 90 cpv. 4 ter CP).
Spetta alle autorità competenti stabilire le condizioni che la persona detenuta dovrà rispettare, in taluni casi, potranno essere previste delle misure tecniche, ad esempio il braccialetto elettronico (cfr. art. 237 CPP o le disposizioni di applicazione di diritto cantonale).
L’autorità competente designata dal cantone controlla se la persona detenuta che inoltra una domanda di congedo, dispone dei requisiti necessari. Secondo la pratica consolidata attuale, diversi elementi devono essere considerati per formulare questa valutazione (per es. infrazione commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo della collettività pubblica).
In taluni casi l’autorità competente designata dal cantone, deve inoltre assumere il parere della commissione designata agli art. 75a e 90 cpv. 4bis del CPS. Quest’ultima si determina in merito alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 CPS) per la collettività nei casi previsti dall’articolo 62d cpv. 2 CPS e in occasione di alleggerimenti del regime di esecuzione (per es. le autorizzazioni di uscita) quando l’autorità competente non può pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata.
Il presente regolamento tiene conto della pratica e delle esperienze maturate e delle nuove disposizioni legislative.
Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 26 settembre 2013,
decide:
Sezione 1
Disposizioni generali
Campo di applicazione