Preambolo
(del 25 settembre 2008)
LA CONFERENZA LATINA DELLE AUTORITÀ CANTONALI
COMPETENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DI PENE E MISURE
visti:
art. 40 gli
1 , 41, 58 a 61, 64, 74, 75 a 77, 77a e b, e 80, 372 cpv. 3, 377 a 379 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CPS);
l’ordinanza del 19 settembre 2006 relativa al Codice penale e al Codice penale militare (O-CP-CPM);
l’art. 4 lett. k del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)
considerando che:
il nuovo diritto delle sanzioni, già modificato nel 2006, é entrato in vigore il 1° gennaio 2007, stabilendo non pochi principi relativi all’esecuzione delle sanzioni privative di libertà (v. in particolare il Titolo 3 del CPS), segnatamente:
-pena privativa di libertà unica (soppressione dell’arresto, della detenzione e della reclusione - art. 40 CPS);
luoghi d’esecuzione di misure terapeutiche, di principio separati da quelli delle pene (art. 58 a 61 CPS), riservato il trattamento terapeutico, assicurato da personale qualificato negli stabilimenti chiusi ai sensi dell’art. 76 cpv. 2 CPS (art. 59 cpv. 3 CPS);
-stabilimenti chiusi per l’esecuzione dell’internamento a vita dei delinquenti estremamente pericolosi in applicazione della LF del 21 dicembre 2007 che ha modificato il CPS entrata in vigore il 1° agosto 2008 (RU 2008, p. 2961);
-stabilimenti chiusi o aperti, rispettivamente chiusi con una sezione aperta o aperti con una sezione chiusa (art. 76 CPS), per l’esecuzione di differenti tipi di privazione di libertà;
-abbandono del criterio primario - recidivo;
-soppressione dell’obbligo di separare le persone dei due sessi per l’esecuzione delle pene (art. 75 cpv. 5 CPS). Tale separazione tra le persone detenute di sesso differente per l’esecuzione delle sanzioni non è più obbligatoria secondo il diritto federale; i cantoni possono mantenerla a certe condizioni. Per quanto concerne le pene privative di libertà, la separazione dei sessi è mantenuta; devono infatti essere previste delle sezioni distinte, ma nello stesso stabilimento. Invece, per l’esecuzione di certe misure (per es. l’attuale articolo 60 CPS), e per le forme d’esecuzione derogatorie, possono essere previste delle eccezioni, come ha d’altronde deciso la Conferenza (cfr. Commentario del Concordato, p. 19 ad art. 13 cpv. 2).
I Cantoni latini hanno aderito al Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti del 10 aprile 2006. Con decisione del 24 settembre 2008 essi hanno fissato l’entrata in vigore al 1° novembre 2007. Al fine di essere in conformità al nuovo diritto federale, l’organo superiore del concordato ha emanato delle raccomandazioni che sostituiscono le disposizioni del concordato del 1984, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007. Tali disposizioni sono ora modificate nel rispetto delle più recenti modificazioni della legislazione federale, della pratica e delle esperienze effettuate, e delle raccomandazioni degli organismi internazionali con particolare riferimento al Consiglio d’Europa.
Il concordato intende garantire un’applicazione uniforme dei principi reggenti le regole ed i regimi di detenzione nei cantoni partner e non la gestione o la direzione degli stabilimenti, come nel caso del concordato del 4 luglio 1996 sull’esecuzione della detenzione amministrativa nei confronti degli stranieri (LMC); in questo concordato, i cantoni partner hanno delle competenze dirette in materia di direzione e di gestione degli stabilimenti e del personale. Nel concordato penitenziario, invece, è compito dei cantoni mettere a disposizione degli stabilimenti per l’esecuzione delle sanzioni privative di libertà, inclusa l’esecuzione anticipata; i cantoni hanno inoltre l’obbligo di disporre di stabilimenti per la detenzione preventiva. Infine, per armonizzazione delle regole, il concordato penitenziario intende emettere delle raccomandazioni al fine di fissare degli standard minimi.
Su proposta della Commissione concordataria del 20 giugno 2008,
decide:
I Principi
Luoghi d’esecuzione