Le autorizzazioni di uscita si riferiscono:
- all’accompagnamento, che è un’uscita accompagnata, accordata in ragione di un motivo particolare. Lo stesso può in particolare aver luogo in gruppo o individualmente per partecipare a delle attività individuali culturali o sportive o per effettuare degli acquisti;
- al permesso, che è accordato alla persona collocata o detenuta per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile;
- Il congedo, che è uno dei mezzi di cui dispone l’autorità competente per permettere alla persona collocata o detenuta di mantenere delle relazioni con il mondo esterno e di preparare la sua liberazione.
Non è considerata un’uscita il fatto che la persona collocata o detenuta sia accompagnata per interrogatori, udienze, appuntamenti dal medico, trasferimenti ecc.
In regola generale, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione può ordinare che la persona detenuta sia accompagnata, se questo sembra necessario ai fini di assicurare il normale svolgimento dell’alleggerimento dell’esecuzione. Autorità competenti