È istituito il Fondo cantonale per la formazione professionale (in seguito Fondo).
È dichiarata obbligatoria la partecipazione al Fondo delle aziende, agenzie di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone.