Il presente regolamento definisce l’attività del Centro di dialettologia e di etnografia del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Compiti
446.110
Regolamento del Centro di dialettologia e di etnografia
Preambolo
del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
vista la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e il regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004;
vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 e il regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014,
decreta:
Oggetto
Art. 1
Art. 2
Il Centro di dialettologia e di etnografia documenta, studia e valorizza la realtà linguistica ed etnografica della Svizzera italiana attraverso:
- l'indagine della lingua, dei dialetti, della cultura popolare e del patrimonio materiale e immateriale;
- la gestione e la valorizzazione della collezione etnografica del Cantone Ticino e di altre collezioni appartenenti allo Stato o in suo affidamento;
- il coordinamento dei musei riconosciuti dal Cantone ai sensi della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
- la collaborazione con istituti accademici e scolastici, enti, associazioni e persone che operano nel settore culturale con scopi di interesse pubblico;
- la consulenza al pubblico. Documentazione, studio e valorizzazione
Art. 3
Il Centro di dialettologia e di etnografia promuove in proprio, nei limiti del possibile, la ricerca negli ambiti di sua competenza, e collabora per questo con istituti accademici e altri enti.
Il Centro cura la diffusione dei risultati e delle conoscenze attraverso la pubblicazione di opere a stampa e digitali nonché l’organizzazione di eventi, corsi e manifestazioni.
I programmi di ricerca più estesi, segnatamente il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana e il programma Onomastica ticinese, sono finanziati prioritariamente da enti esterni al Cantone.
L’organizzazione e la vigilanza sulla qualità scientifica dei programmi di ricerca e delle iniziative di ampia portata realizzati dal Centro sono definiti da regolamenti specifici emanati dal Dipartimento. Conservazione e gestione delle collezioni
Art. 4
Il Centro di dialettologia e di etnografia provvede alla corretta conservazione e al restauro degli oggetti e dei materiali delle collezioni, alla loro catalogazione e alla pubblicazione dei relativi dati.
Il Centro integra la collezione appartenente al Cantone in base a una politica di acquisizione in accordo con i musei regionali, accettando donazioni e provvedendo all’acquisto di testimonianze materiali, entro i limiti delle risorse disponibili.
Il Centro organizza e partecipa a esposizioni, progetti e iniziative destinate a promuovere la conoscenza dei beni etnografici di proprietà dello Stato o in suo affidamento.
Le donazioni e gli acquisti, come pure il prestito di oggetti e la messa a disposizione di materiali audiovisivi a terzi, sono vincolati alla stipulazione di contratti specifici. Sostegno e promozione della rete museale etnografica
Art. 5
Il Centro di dialettologia e di etnografia:
- gestisce i sussidi erogati ai musei etnografici regionali in base agli articoli 5, 5a e 6 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
- valuta le attività dei musei etnografici regionali in rapporto ai contratti di prestazione stipulati con il Cantone ed elabora direttive miranti al coordinamento ai sensi dell’articolo 8 della legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990;
- fornisce consulenza scientifica per la gestione delle collezioni, l’allestimento di esposizioni, la valorizzazione e la mediazione;
- fornisce supporto tecnico per la documentazione, la conservazione, il restauro e il trattamento di oggetti;
- promuove la formazione specifica del personale nel campo della museologia, organizzando e sostenendo corsi e manifestazioni in collaborazione con enti, associazioni e istituti di formazione;
- supporta e partecipa a progetti comuni della rete museale, realizzati attraverso l’Associazione dei musei etnografici ticinesi. Consulenza
Art. 6
La consulenza e il supporto tecnico del Centro di dialettologia e di etnografia in favore dei musei regionali riconosciuti dal Cantone sono gratuiti, sempre che l’impegno sia compatibile con una gestione amministrativa razionale.
La consulenza al pubblico è gratuita, se l’impegno non supera l’ora di lavoro.
Per le consulenze che richiedono un impegno maggiore, per le prestazioni di restauro e conservazione materiale e per le riproduzioni di documenti, i costi vengono fatturati al beneficiario in base al tempo impiegato e alle spese per il materiale.
Le tariffe applicate fanno riferimento al tariffario per la fatturazione delle prestazioni dei funzionari dell’Amministrazione cantonale. Competenze decisionali
Art. 7
Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
- al direttore del Centro di dialettologia e di etnografia fino a 10'000 franchi;
- al direttore della Divisione della cultura e degli studi universitari per importi superiori a 10'000 franchi e fino a 30'000 franchi;
- al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport per importi superiori a 30'000 franchi e fino a 100'000 franchi;
- al Consiglio di Stato per importi superiori a 100'000 franchi. Entrata in vigore
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025. Pubblicato nel BU 2024, 350.