La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare. Organizzazione
510.100
Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LALM)
(del 17 dicembre 2020)
Preambolo
Legge
(del 17 dicembre 2020)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
– vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
– visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,
decreta:
Campo di applicazione
Art. 1
Art. 2
Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare. Autorità militari
Art. 3
Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario. Norme di applicazione
Art. 4
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:
- l’amministrazione degli impianti di tiro;
- la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;
- i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;
- i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro. Rimedi di diritto
Art. 5
Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:
- al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;
- negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Abrogazione
Art. 6
Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato. Entrata in vigore
Art. 7
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1] Pubblicata nel BU 2021, 117. [1] Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.