I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività delle società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali.
Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall’UFT, dai membri delle CCT, dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del comprensorio dell’impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione di cui all’art. 9 cpv. 4.
Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta tempestivamente al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta preventivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.
Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali dell’impianto di tiro al quale sono attribuiti. Computo delle spese dei poligoni di tiro