All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 11 della legge devono essere allegati:
- un esemplare della tessera di riconoscimento dell’organizzazione;
- un’attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile;
- l’estratto del registro di commercio;
- la lista dettagliata dei capi d’abbigliamento e la relativa documentazione fotografica qualora sia prevista un’uniforme.
All’istanza per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui all’art. 12 e 13 della legge devono essere allegati:
- l’estratto del casellario giudiziale svizzero rilasciato da non più di tre mesi;
- la dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione comprovante l’inesistenza di attestati di carenza di beni e di procedure fallimentari a carico del richiedente;
- copia di un documento di legittimazione valido;
- il certificato attestante il superamento degli esami previsti al termine della formazione professionale specifica;
- se straniero, il permesso di soggiorno che lo autorizzi all’esercizio dell’attività lucrativa.
L’agente di sicurezza o l’investigatore indipendente, oltre ai documenti di cui al cpv. 2 deve presentare un’attestazione comprovante l’esistenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile.
La persona che risiede o che ha risieduto all’estero nei 5 anni precedenti l’istanza, deve inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.
L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati. Capitolo quarto Impiego e aspetto esteriore Impiegato del personale