Una persona è tassata secondo la procedura ordinaria ulteriore ai sensi dell’articolo 108 capoverso 1 lettera a LT se il suo reddito lordo da attività lucrativa dipendente ammonta almeno a 120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all’articolo 105 capoverso 2 lettere a e b LT.
I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi ammonta almeno a 120’000 franchi nel corso di un anno fiscale.
La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all’importo minimo di 120’000 franchi, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto.
In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l’importo minimo è calcolato secondo l’articolo 50 capoverso 3 LT.
L’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo identifica d’ufficio le persone di cui ai capoversi 1-5 sulla base dei dati indicati dal debitore della prestazione imponibile nei conteggi dell’imposta alla fonte. I dati relativi a queste persone vengono trasmessi all’autorità competente (art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT) per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.
Le persone che dispongono di proventi di cui all’articolo 108 capoverso 1 lettera b della legge tributaria devono chiedere all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale. L’autorità competente (art. 14 cpv. 1 lett. a e art. 15 RLT) provvederà alla loro tassazione. Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 109 LT)