Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
- 1'300 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
- 2’000 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- 4'800 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- 6'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
- 13'900 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studio corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione. Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (art. 106, 107 e 111 LT)