USA sono: [4]
[3] 1 Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo di imposte alla fonte estere e di trattenuta supplementare d’imposta
- la Divisione delle contribuzioni;
- gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell’imposta preventiva, per il computo di imposte alla fonte estere e della trattenuta supplementare d’imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCIFE). L’ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo di imposte alla fonte estere relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCIFE). Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d’inosservanza di prescrizione d’ordine (art. 67 cpv. 3 LIP); [5]
- la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.
L’organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la legge federale sull’imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 e art. 55 LIP).