Quando è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente la procedura direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio di Stato regola lo svolgimento di tale esame.
Nel caso in cui non si effettui alcun esame d’impatto ambientale, la procedura direttrice è:
- la procedura di concessione, ad eccezione di quella d’uso del suolo, quando la concessione è necessaria per l’oggetto principale del progetto; [1]
- la procedura relativa al piano d’utilizzazione, se quest’ultimo regola il progetto in maniera sufficientemente chiara e non è richiesta alcuna concessione.
Se i capoversi 1 e 2 non sono applicabili, è procedura direttrice quella dell’autorizzazione a costruire.
Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.
In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato. Compiti dell’autorità direttrice
- in generale