L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali.
L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito:
- dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;
- dei Consorzi costituiti a tale scopo;
- dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza;
- dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi.
Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.