Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).
La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.
La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g.