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Regolamento sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

(del 30 gennaio 2019)

Preambolo

(RCRDPP)

(del 30 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI),

visti gli articoli 8, 14, 17, 28 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP),

visti gli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP). Contenuto

Art. 2

Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI). Ufficio cantonale competente

Art. 3

L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.

Esso in particolare:

  1. è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;
  2. inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;
  3. dirige e pianifica il Catasto RDPP;
  4. garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;
  5. garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;
  6. rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta ­ zione;
  7. allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;
  8. garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;
  9. emana direttive e vigila sulla loro applicazione;
  10. esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi. Servizi competenti

Art. 4

I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5 OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente. Grado di dettaglio informativo

Art. 5

Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art. 11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali. Procedura d’iscrizione

Art. 6

L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscri ­ zione nel Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.

Esso in particolare stabilisce:

  1. le modalità di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione;
  2. i termini per la trasmissione e per l’iscrizione;
  3. le procedure di verifica;
  4. eventuali requisiti qualitativi e tecnici supplementari. Informazioni supplementari

Art. 7

Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2 del RLCGI.

Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note. Autenticazione

Art. 8

L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a posteriori. Emolumenti

Art. 9

L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.

L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del Catasto RDPP:

  1. estratto cartaceo non autenticato: 40 franchi;
  2. estratto cartaceo autenticato: 50 franchi. Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 10

Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP. Entrata in vigore e introduzione del CRDPP

Art. 11

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. Pubblicato nel BU 2019, 12.