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705.150

Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE

(del 22 febbraio 1995)

Preambolo

(del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),

decreta:

Organizzazioni legittimate a ricorrere

Art. 1

Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato. Controllo

Art. 2

In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).

Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato. Richiesta di altre organizzazioni

Art. 3

Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).

La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto. Disposizioni transitorie

Art. 4

La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore. Entrata in vigore

Art. 5

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995. Allegato art. 1 (

) Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione

  1. Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino. [1]
  2. WWF, Sezione Svizzera italiana.
  3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
  4. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
  5. Società ticinese per l’arte e la natura.
  6. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
  7. Associazione traffico e ambiente (ATA).
  8. Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
  9. Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).
  10. Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
  11. Unione contadini ticinesi (UCT). [2]
  12. Ficedula. [3] Pubblicato nel BU 1995, 111. [1] No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303. [2] No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210. [3] No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.