Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato. Controllo
705.150
Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE
(del 22 febbraio 1995)
Preambolo
(del 22 febbraio 1995)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),
decreta:
Organizzazioni legittimate a ricorrere
Art. 1
Art. 2
In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).
Il Dipartimento controlla se esse continuino ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l’articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell’allegato. Richiesta di altre organizzazioni
Art. 3
Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell’elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).
La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto. Disposizioni transitorie
Art. 4
La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore. Entrata in vigore
Art. 5
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995. Allegato art. 1 (
) Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione
- Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino. [1]
- WWF, Sezione Svizzera italiana.
- Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
- Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
- Società ticinese per l’arte e la natura.
- Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
- Associazione traffico e ambiente (ATA).
- Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
- Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).
- Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
- Unione contadini ticinesi (UCT). [2]
- Ficedula. [3] Pubblicato nel BU 1995, 111. [1] No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303. [2] No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 210. [3] No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.