Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA). art. 2 Prescrizioni antincendio (
cpv. 2 LPA)
705.210
del 6 dicembre 2023 (stato 27 marzo 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA),
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
art. 1 Oggetto (
1 LPA)
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla protezione antincendio del 14 dicembre 2022 (LPA). art. 2 Prescrizioni antincendio (
cpv. 2 LPA)
Le prescrizioni di protezione antincendio applicabili ai sensi della legge sono quelle dichiarate vincolanti dal concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del 23 ottobre 1998 (CIOTC).
In ambiti specifici sono pure applicabili le norme e le direttive emanate da associazioni professionali riconosciute dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
In caso di contrasto fra diverse norme e direttive, fanno stato quelle che offrono il maggior grado di sicurezza. Capitolo secondo Protezione in caso di nuove costruzioni, riattamenti o trasformazioni Eccezioni all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità antincendio (art. 3 cpv. 1 LPA)
Il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità non sono necessari per gli interventi senza influenza sulla sicurezza antincendio.
Possono influire sulla sicurezza antincendio, in particolare interventi che riguardano:
Di regola non influiscono sulla protezione antincendio:
In caso di riattamento, ampliamento, parziale demolizione o trasformazione di una costruzione esistente, il concetto di protezione antincendio deve prevedere i provvedimenti necessari per mantenere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione.
Per interventi che interessano solo una parte delimitata della costruzione, il proprietario può presentare una perizia dalla quale risulti che il rischio residuo d’incendio dell’intera costruzione è accettabile; il municipio ne prende atto. [2]
Il tecnico riconosciuto, prima di rilasciare il certificato di collaudo antincendio, deve essere in possesso del rapporto di collaudo per l’installazione di un impianto di rivelazione incendio o di spegnimento di prima ispezione rilasciato da una ditta abilitata secondo la norma ISO/IEC 17020 “Accreditamento degli organismi d’ispezione”. Capitolo terzo Protezione delle costruzioni esistenti art. 7 Controlli periodici (
cpv. 2 e 3 LPA)
Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono del certificato di collaudo antincendio deve essere presentata al Municipio una perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile. [3]
I controlli ai sensi dell’articolo 7 della legge sono obbligatori, con le seguenti scadenze e per le seguenti costruzioni:
I controlli devono assicurare almeno che:
La documentazione antincendio (piani di intervento, schemi di principio, lista contatti) va tenuta aggiornata.
Il tecnico riconosciuto notifica al municipio l’avvenuto controllo. In caso di difetti dal profilo della sicurezza antincendio, li segnala al proprietario, il quale è tenuto a porvi rimedio; in caso di difetti gravi che comportano un rischio d’incendio non accettabile li segnala anche al municipio, che verifica l’avvenuta eliminazione e ha facoltà di intervenire. [5]
Il municipio tiene un elenco degli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici. L’elenco contiene le indicazioni sui controlli effettuati, in particolare la data dell’ultimo controllo e la periodicità. [6]
I controlli periodici degli impianti di rivelazione incendio o di spegnimento devono essere eseguiti da ditte abilitate secondo la norma ISO/IEC 17020 secondo scadenziari definiti dalle direttive specifiche. Controllo visivo e pulizia degli impianti calorici a combustione (art. 9 LPA)
Il controllo visivo e la pulizia degli impianti calorici a combustione (ovvero impianti costituiti da un aggregato di combustione e da un impianto di evacuazione dei gas combusti) devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario e con un grado di sporcizia normalmente prevedibile.
Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.
Sono abilitati a eseguire il controllo visivo e la pulizia ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge:
L’elenco degli spazzacamini abilitati con l’indicazione degli impianti sui quali possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.
Lo spazzacamino abilitato è tenuto a:
… [7]
Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2. Sistema informatico cantonale degli impianti fissi (art. 10 cpv. 2 LPA)
Capitolo quarto Organizzazione della protezione antincendio Responsabile della garanzia della qualità (art. 12 cpv. 1 e 2 LPA)
Nell’ambito dei compiti stabiliti dalla legge il responsabile della garanzia della qualità assicura che tutte le misure di garanzia della qualità imposte dalle prescrizioni antincendio siano attuate correttamente.
Per il ruolo di responsabile della garanzia della qualità fanno stato i requisiti professionali stabiliti dalle prescrizioni antincendio, ritenuto che al minimo è richiesto quello di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 “Accreditamento di organismi di certificazione di persone”.
Per gli edifici alti complessivamente più di 30 m è richiesta la qualifica di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
Per ogni intervento che influisce sulle misure di protezione antincendio, compresi quelli non sottoposti all’obbligo di allestire il concetto di protezione antincendio e l’attestato di conformità antincendio, deve essere presente la figura del responsabile della garanzia della qualità. art. 13 Tecnico riconosciuto (
cpv 3 e 4 LPA)
Dispongono della qualifica di tecnico riconosciuto gli ingegneri e gli architetti abilitati alla professione in base alla legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004, che esercitano da almeno tre anni nel campo dell’edilizia o della protezione antincendio e che sono in possesso del diploma CFPA (Confederation of Fire Protection Association Europe) e del certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).
Sono richiesti requisiti superiori per il rilascio dell’attestato di conformità o certificato di collaudo dei seguenti edifici e impianti con rischio accresciuto d’incendio:
I requisiti superiori sono i seguenti:
Il tecnico riconosciuto non può essere attivo su oggetti per i quali è già coinvolto quale proprietario o istante.
Il tecnico riconosciuto è responsabile personalmente per la redazione dei documenti di sua competenza. Commissione cantonale per la protezione antincendio
La Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA) è nominata dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni ed è composta da un presidente e almeno otto membri. [9]
bis La composizione della Commissione deve comprendere una maggioranza di membri esperti o specialisti in protezione antincendio, e inoltre rappresentare i seguenti enti o associazioni:
In particolare la CCPA:
Gli articoli 44a–44g del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 sono abrogati. Il regolamento sugli impianti calorici a combustione del 26 ottobre 2016 è abrogato. Norme transitorie
Gli spazzacamini che dispongono di un AFC rilasciato prima del 2015 che non comprende la formazione per impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, possono eseguire il controllo visivo e la pulizia di detti impianti a condizione che abbiano conseguito il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
Sino all’entrata in vigore degli articoli 9 capoverso 3 e 10 della legge e degli articoli 7 capoversi 7 e 8 di questo regolamento, al termine di ogni intervento e al più tardi entro 30 giorni, lo spazzacamino trasmette al municipio l’attestazione dell’avvenuto controllo visivo e della pulizia dell’impianto ai sensi dell’articolo 9 della legge mediante l’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST oppure per scritto mediante invio postale.
Per gli edifici e impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31 dicembre 2027. [13]
Il primo controllo periodico obbligatorio di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve essere fatto: -per le costruzioni di cui alla lettera a) entro il 31 dicembre 2034 -per le costruzioni di cui alla lettera b) entro il 31 dicembre 2029 -per le costruzioni di cui alla lettera c) entro il 31 dicembre 2027. [14] Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
L’entrata in vigore degli articoli 7 capoverso 7 e 8 viene differita e sarà fissata successivamente. Pubblicato nel BU 2023, 352. Allegato 1 Numero minimo di controlli o pulizie I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)
Impianti alimentati con combustibili solidi
Impianti alimentati con combustibili solidi
.1 Installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno
.1 Installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno
.2 Installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno*
.2 Installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno*
Impianti alimentati con combustibili liquidi
Impianti alimentati con combustibili liquidi
.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno
.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno
.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno
.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno
.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno
.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno
Impianti alimentati con combustibili gassosi
Impianti alimentati con combustibili gassosi
.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni
.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni
.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno
.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno
.3 Impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni
.3 Impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni
Impianti funzionanti con due combustibili i termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile
Impianti funzionanti con due combustibili i termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile *In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto. II Impianti a combustione professionali ed industriali Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc. Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I. Allegato 2 Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino
Condotto di evacuazione dei gas combusti
Condotto di evacuazione dei gas combusti
.1 Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani Supplemento per ogni piano fr. 25.00 fr. 3.00
.1 Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani Supplemento per ogni piano fr. 25.00 fr. 3.00
.2 Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali a regia oraria
.2 Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali a regia oraria
Stufe
Stufe
.1 Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali fr. 65.00
.1 Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali fr. 65.00
.2 Stufa economica fr. 45.00
.2 Stufa economica fr. 45.00
.3 Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori fr. 85.00
.3 Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori fr. 85.00
.4 Stufa a olio combustibile fr. 85.00
.4 Stufa a olio combustibile fr. 85.00
.5 Stufa a olio combustibile automatica fr. 105.00
.5 Stufa a olio combustibile automatica fr. 105.00
.6 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) fr. 80.00
.6 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) fr. 80.00
.7 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (considerato qual unico lavoro di pulizia) fr. 100.00
.7 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (considerato qual unico lavoro di pulizia) fr. 100.00
.8 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento a regia oraria
.8 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento a regia oraria
Tubi di raccordo
Tubi di raccordo
.1 Tubi di raccordo, al metro fr. 5.00
.1 Tubi di raccordo, al metro fr. 5.00
Riscaldamenti
Riscaldamenti
.1 Tariffa di base fr. 75.00
.1 Tariffa di base fr. 75.00
.2 Fino a 150 kW, ogni kW fr. 1.00
.2 Fino a 150 kW, ogni kW fr. 1.00
.3 Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW fr. 0.80
.3 Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW fr. 0.80
.4 Oltre 250 kW, ogni kW fr. 0.45
.4 Oltre 250 kW, ogni kW fr. 0.45
.5 Trattamento chimico a regia oraria
.5 Trattamento chimico a regia oraria
.6 Lavaggio chimico a regia oraria
.6 Lavaggio chimico a regia oraria
.7 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento a regia oraria
.7 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento a regia oraria
Impianti artigianali a regia oraria
Impianti artigianali a regia oraria
Lavori a regia oraria
Lavori a regia oraria
.1 Maestro spazzacamino fr. 110.00
.1 Maestro spazzacamino fr. 110.00
.2 Capo squadra fr. 100.00
.2 Capo squadra fr. 100.00
.3 Spazzacamino AFC fr. 85.00
.3 Spazzacamino AFC fr. 85.00
.4 Aiuto spazzacamino fr. 60.00
.4 Aiuto spazzacamino fr. 60.00
.5 Apprendista
° anno fr. 25.00
° anno fr. 35.00
° anno fr. 45.00
.5 Apprendista
° anno fr. 25.00
° anno fr. 35.00
° anno fr. 45.00
Lavori festivi e fuori orario
Lavori festivi e fuori orario
.1 Sabato secondo contratto lavorativo aumento del 50%
.1 Sabato secondo contratto lavorativo aumento del 50%
.2 Giorni festivi aumento del 100%
.2 Giorni festivi aumento del 100%
.3 Lavori notturni (dalle ore 18.00 alle ore 06.00) aumento del 50%
.3 Lavori notturni (dalle ore 18.00 alle ore 06.00) aumento del 50%
Fatturazione minima il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00
Fatturazione minima il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00
Spostamento nessun costo deve essere fatturato al cliente
Spostamento nessun costo deve essere fatturato al cliente
Notifica dell’avvenuto controllo e pulizia impianto tramite il sistema informatico cantonale (SICIF) fr. 2.00
Notifica dell’avvenuto controllo e pulizia impianto tramite il sistema informatico cantonale (SICIF) fr. 2.00 [1] Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84. [2] Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 18.4.2025 - BU 2025, 84. [3] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124. [4] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124. [5] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124. [6] Cpv. reintrodotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124; precedente modifica: BU 2025, 84. [7] Cpv. non ancora in vigore - BU 2023, 352. [8] Art. non ancora in vigore - BU 2023, 352. [9] Cpv. modificato dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27; precedente modifica: BU 2026, 3. [10] Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27. [11] Cpv. introdotto dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27. [12] Lett. modificata dal R 28.1.2026; in vigore dal 30.1.2026 - BU 2026, 27. [13] Cpv. modificato dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124. [14] Cpv. introdotto dal R 25.3.2026; in vigore dal 27.3.2026 - BU 2026, 124.