Sono abilitate ad esercitare le professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone, nei campi di attività dei gruppi professionali e nei limiti delle disposizioni delle leggi speciali, le persone che adempiono i requisiti stabiliti dalla presente legge e sono in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dall’OTIA.
In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.
Per l’ammissione all’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto nel Cantone rimangono riservati i diritti acquisiti riconosciuti dalle leggi speciali.
Le persone in possesso dell’autorizzazione vengono iscritte nell’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA. Requisiti per l’autorizzazione