I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.
Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.
Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.
Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta.
Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno.
L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione.
L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere. Modifiche della concessione