Il committente deve stimare il presumibile valore complessivo della commessa secondo le regole della buona fede e della plausibilità.
Nel calcolo del valore della commessa si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Per i contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato considerando il cumulo delle remunerazioni sull’arco della durata determinata, che di norma non può superare i cinque anni.
Nel caso di contratti di durata indeterminata occorre moltiplicare la remunerazione mensile per 48 mesi.
Nel caso di commesse relative a prestazioni richieste periodicamente (commesse ricorrenti) il valore della commessa è calcolato in funzione della retribuzione versata per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi oppure, se si tratta del primo mandato, sulla base della necessità stimata per i 12 mesi successivi.
Una commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del CIAP e del presente regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito.
Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura.