Il presente regolamento definisce:
- le condizioni quadro per l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo;
- l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e relativi equipaggiamenti;
- la progettazione e gestione degli impianti volte a un uso parsimonioso e razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili.
Esso si applica:
- in caso di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione o cambiamento di destinazione di edifici o parti di essi destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati;
- al montaggio, sostituzione, trasformazione e modifica di impianti, tra cui quelli destinati alla produzione e alla distribuzione di calore, di freddo, di acqua calda, di aria, e all’illuminazione degli edifici;
- ai grandi consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di energia elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato. Autorità competenti