Il Gran Consiglio, per il tramite della Commissione speciale dell’energia [2] e per essa della Commissione del controllo del mandato pubblico, esercita l’alta vigilanza sull’Azienda.
La Commissione del controllo del mandato pubblico è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale dell’energia [3] per la durata della legislatura. Il regolamento disciplina la rieleggibilità, la decadenza della nomina, le incompatibilità della carica.
La Commissione del controllo del mandato pubblico prende conoscenza dei rapporti del Consiglio di Stato sugli esiti della vigilanza diretta e riferisce al Gran Consiglio, nella misura compatibile con gli interessi dell’Azienda, riservato l’obbligo al segreto d’affari e d’ufficio dei suoi membri. Alla Commissione è pure data la facoltà di consultare la documentazione integrale consegnata dall’Ufficio di revisione al CdA ai sensi dell’art. 14 della presente legge.
Il Gran Consiglio, previo rapporto della Commissione del controllo del mandato pubblico, prende atto ogni anno del rapporto di gestione e del rapporto di revisione; approva inoltre il conto annuale, esso si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell’utile e sul discarico agli organi dell’Azienda.
Gli impegni straordinari e particolarmente importanti dell’Azienda sono soggetti, previa adesione scritta del Consiglio di Stato, all’approvazione del Gran Consiglio che delibera con decreto legislativo non soggetto a referendum. Capitolo terzo Organi, personale e responsabilità Organi