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752.200

Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

(del 17 dicembre 1996)

Preambolo

(del 17 dicembre 1996)

IL gran CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

-visto il messaggio 9 luglio 1996 no. 4556 del Consiglio di Stato;

-visto il messaggio aggiuntivo 22 ottobre 1996 no. 4556A del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR della Commissione della gestione e delle finanze,

-richiamata la legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTP);

-preso atto del progetto di Comunità tariffale con la suddivisione in zone del territorio cantonale, il livello delle tariffe e le indennità a favore delle aziende di trasporto,

decreta:

Art. 1

E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni.

Il Consiglio di Stato è competente a decidere la data d'inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

Art. 2

È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.

Art. 3

Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.

Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

Art. 4

Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

Art. 5

Le opposizioni inoltrate dai Comuni di: -Ascona -Besazio -Capolago -Carabietta -Losone -Paradiso -Rancate -Viganello sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 6

L'opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

Art. 7

Ticino ed entra immediatamente in vigore. [1]

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Pubblicato nel BU 1997, 67. [1] Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.