Il presente regolamento si applica agli impianti ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LITC e definisce:
- per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 2 LITC (nel seguito: impianti di competenza federale), le istanze cantonali competenti per i compiti delegati al Cantone;
- per gli impianti di cui all’art. 1 cpv. 3 LITC (nel seguito: impianti di competenza cantonale), la procedura, le autorità competenti e i requisiti per l’ottenimento della licenza di costruzione e quella di esercizio ai sensi dell’art. 42 LITC. Capitolo secondo Impianti di competenza federale Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani