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801.140

Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario

Preambolo

concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario [1]

del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;

viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,

decreta:

Principio

Art. 1

Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.

Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento. [3] Operatori sanitari

Art. 2

a) autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan) fr. 1'300.– a) autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan) fr. 1'300.– b) libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) da fr. 600.– a fr. 1'200.– b) libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) da fr. 600.– a fr. 1'200.– c) libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) da fr. 400.– a fr. 600.– c) libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) da fr. 400.– a fr. 600.– d) esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– d) esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) [4] da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie e) nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) [4] da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie f) autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– f) autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan) da fr. 200.– a fr. 400.– g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione g) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico [5] fino a fr. 9'000.– h) esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico [5] fino a fr. 9'000.– i) sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed) fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie i) sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed) fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie l) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie m) … [6] m) … [6] n) autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato [7] da fr. 200.- a fr. 400.-. n) autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato [7] da fr. 200.- a fr. 400.-. Strutture e servizi sanitari

Art. 3

a) autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) [8] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni a) autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) [8] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni b) autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) [9] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni b) autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) [9] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche [10] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni c) autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche [10] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni [11] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni d) autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni [11] fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni e) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– f) revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi fino a fr. 500.– g) collaudi le spese effettive g) collaudi le spese effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive h) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive i) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive l) … [12] l) … [12] Agibilità e abitabilità degli edifici di uso pubblico e collettivo

Art. 4

a) abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) le spese effettive a) abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) le spese effettive b) collaudi le spese effettive b) collaudi le spese effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive c) controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti le spese effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive d) sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza le spese effettive e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.– e) decisioni in ambito radon fino a fr. 300.– Medicamenti e dispositivi medici

Art. 5

a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.– a fr. 5'000.– a) decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze da fr. 200.– a fr. 5'000.– b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive b) controlli, visite e ispezioni le spese effettive Polizia mortuaria

Art. 5a

a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri fr. 600.– a) autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri fr. 600.– b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni b) rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni fr. 400.– c) nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni fr. 400.– d) revoca di un’autorizzazione fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie d) revoca di un’autorizzazione fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura [14] fr. 200. – e) autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura [14] fr. 200. – f) autorizzazione per il trasporto di salme [15] fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale f) autorizzazione per il trasporto di salme [15] fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale Fotocopie e lavori di cancelleria

Art. 6

a) fotocopie fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina a) fotocopie fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità b) altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità Disposizioni abrogative

Art. 7

Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato. Entrata in vigore

Art. 8

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009. Pubblicato nel BU 2008, 720. [1] Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283. [2] Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [3] Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99. [4] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [5] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325. [6] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59. [7] Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71. [8] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [9] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [10] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382. [11] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325. [12] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59. [13] Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325. [14] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134. [15] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.