Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica (di seguito: LASP). Dispone i provvedimenti idonei a tutelare i diritti delle persone bisognose d’assistenza, ad organizzare e coordinare le strutture necessarie ed a favorire la prevenzione dei fattori patogeni.
È inoltre competente a:
- sottoporre la pianificazione relativa agli interventi sociopsichiatrici per discussione e approvazione al Gran Consiglio (art. 13); [1]
- determinare il numero e l’estensione dei Settori e nominarne i Direttori (art. 7 cpv. 1, art. 10 cpv. 1);
- istituire le Unità terapeutiche riabilitative (UTR) nei settori conformemente alla pianificazione (art. 7 cpv. 2);
- riconoscere le UTR private, approvare le relative convenzioni e decidere i sussidi (art. 3);
- stabilire le specifiche condizioni ed i limiti di sussidiamento di persone fisiche e giuridiche e di iniziative private (art. 3 cpv. 3);
- nominare la Commissione giuridica e il CPSC designando un suo rappresentante (art. 12). Dipartimento