Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di una delle seguenti professioni presuppone un diploma previsto dalla legislazione federale in materia:
- medico
- medico-dentista
- chiropratico
- farmacista
- veterinario
- psicoterapeuta
- osteopata [2]
Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma previsto dalla legislazione federale in materia per le seguenti professioni:
- dietista
- ergoterapista
- fisioterapista
- infermiere
- levatrice
- optometrista [3]
Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma riconosciuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per le seguenti professioni:
- logopedista
- psicomotricista
Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello terziario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale rilasciato da una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o un diploma estero equivalente e riconosciuto dalla relativa autorità per le seguenti professioni:
- arteterapeuta
- audioprotesista
- droghiere
- igienista dentale
- massaggiatore medicale
- fisioterapista per animali
- naturopata con diploma federale
- terapista complementare con diploma federale [4]
Il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio sotto la propria responsabilità professionale o l’assunzione sotto la responsabilità professionale di terzi presuppone un diploma di livello secondario ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale riconosciuta dalla SEFRI o un diploma estero equivalente e riconosciuto per la professione di odontotecnico.