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821.150

Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

(del 18 febbraio 2003)

Preambolo

(del 18 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

art. 4 -gli

1 , 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Scopo

Art. 1

Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie: -difterite -tetano -pertosse -poliomielite -morbillo -parotite -rosolia -haemophilus influenzale tipo b -epatite B -influenza Vaccinazioni straordinarie

Art. 2

In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone. Direttive del Medico cantonale

Art. 3

Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione. Valutazione della copertura vaccinale

Art. 4

Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.

A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni. Norma abrogativa ed entrata in vigore

Art. 5

Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore [1] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 2003, 76. [1] Entrata in vigore: 21 febbraio 2 003 - BU 2003, 71.