Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie: -difterite -tetano -pertosse -poliomielite -morbillo -parotite -rosolia -haemophilus influenzale tipo b -epatite B -influenza Vaccinazioni straordinarie
821.150
Regolamento concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili
(del 18 febbraio 2003)
Preambolo
(del 18 febbraio 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
art. 4 -gli
1 , 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);
decreta:
Scopo
Art. 1
Art. 2
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone. Direttive del Medico cantonale
Art. 3
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione. Valutazione della copertura vaccinale
Art. 4
Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni. Norma abrogativa ed entrata in vigore
Art. 5
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore [1] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 2003, 76. [1] Entrata in vigore: 21 febbraio 2 003 - BU 2003, 71.