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Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 30 settembre 1996)

Preambolo

Legge

(del 30 settembre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

-vista la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;

-visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,

decreta:

Scopo

Art. 1

La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr). Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate. Procedura di ricorso

Art. 3

Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo. Abrogazioni

Art. 4

Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943. Entrata in vigore

Art. 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge. [1] Pubblicato nel BU 1996, 383. [1] Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.