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826.110

Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

Preambolo

(dell’11 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 17 cpv. 3 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA),

decreta:

Competenze

Art. 1

Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi. Notifica di infrazioni

Art. 2

La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.

Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA. Entrata in vigore

Art. 3

Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2]

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45. [1] Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339. [2] Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.