L’applicazione della legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi è affidata:
- al Dipartimento delle finanze e dell’economia, per le questioni generali legate all’applicazione della legge e quelle specifiche attinenti alla lotta contro gli incendi;
- al Dipartimento del territorio per le questioni attinenti alla lotta contro gli inquinamenti, agli interventi in caso di incidente chimico, nonché alla lotta contro gli incendi di bosco, ad eccezione della procedura di recupero delle spese di spegnimento di quest’ultimi, affidata ai servizi di cui all’art. 25 del presente regolamento. [1] Commissione consultiva