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Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro

(del 25 settembre 2016)

Art. 1 La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del

lavoro, attraverso:

  1. la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;
  2. il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;
  3. il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche. Unità di coordinamento del mercato del lavoro

Art. 2 Commissione

1Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.

L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro. Sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche

Art. 3 Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione

le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi. Potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali

Art. 4 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un

ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali. -- 1 of 2 --

Potenziamento delle Commissioni paritetiche

Art. 5

Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.

Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione. Entrata in vigore

Art. 6

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.1 Pubblicata nel BU 2016, 439.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439. -- 2 of 2 --