La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi. Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi
851.220
Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026
Preambolo
del 5 gennaio 2026 (stato 1° gennaio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC);
visto l'articolo 4 della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
visti gli articoli 3 e 4 del regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC),
decreta:
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani
Art. 1
Art. 2
La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi. Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi
Art. 3
Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:
- 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
- 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi. Importo minimo della prestazione complementare
Art. 4
L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:
- 6'132.00 franchi per gli adulti;
- 4'699.20 franchi per i giovani adulti;
- 1'461.60 franchi per i minorenni. Letti elettrici
Art. 5
I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari.
L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi.
In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:
- 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;
- 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro. Cure dentarie
Art. 6
Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:
- la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;
- è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito).
Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare. Entrata in vigore e durata di validità
Art. 7
Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. Pubblicato nel BU 2026, 62.