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855.120

Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

Preambolo

del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),

decreta:

art. 20 Aliquote contributive (

1 Lipga)

Art. 1

I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

Il prelievo del contributo è sospeso. [1] Entrata in vigore

Art. 2

I l presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017. Pubblicato nel BU 2016, 490. [1] Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.