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856.130

Decreto esecutivo sugli assegni di famiglia

Preambolo

del 25 settembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 49 della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf),

decreta:

Importo massimo annuo dell'assegno integrativo

Art. 1

Per gli anni 2025 e 2026 sono applicati i seguenti massimali:

  1. per il primo ed il secondo figlio 9'816 franchi;
  2. per il terzo ed il quarto figlio 6'543 franchi;
  3. per ogni ulteriore figlio 3'272 franchi. Entrata in vigore

Art. 2

I l presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025. Pubblicato nel BU 2024, 223.