Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale. [4]
In particolare il Dipartimento: -propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio; -ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
- Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento [5]