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872.130

Decreto esecutivo concernente la definizione dei comprensori di attività dei servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD)

(del 17 novembre 1999)

Preambolo

(SACD)

(del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;

-richiamato il rapporto di pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

decreta:

Art. 1

I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:

  1. Mendrisiotto
    1. Comuni del Distretto di Mendrisio;
    2. Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.
  2. Luganese
    1. Comune di Lugano;
    2. Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;
    3. Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;
    4. Comuni di Bissone e Muzzano. [1]
  3. Malcantone e Vedeggio
    1. Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;
    2. Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;
    3. Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isone. [2]
  4. Locarnese
    1. Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;
    2. Comuni del Distretto di Vallemaggia.
  5. Bellinzonese
    1. Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isone;
    2. Comune di Contone.
  6. Tre Valli Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina. Entrata in vigore

Art. 2

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore [3].

Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm). Pubblicato nel BU 1999, 269. [1] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161. [2] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17. [3] Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.