Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dell’Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
Il Dipartimento è in particolare competente per:
- applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (in seguito: LIPIn);
- coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi previste dalla legislazione vigente;
- emanare e revocare le decisioni di autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi (in seguito: istituti) ai sensi dell’art. 3c della legge;
- emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai sensi dell’art. 3d della legge.
Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità. Divisione dell’azione sociale e delle famiglie