L’autorità competente decide d’ufficio o su domanda degli interessati quali sono i fondi non idonei allo sfruttamento agricolo ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla LDFR.
Per questi fondi essa provvede a richiedere l’iscrizione della menzione «fondo non assoggettato alla LDFR» a norma dell’art. 86 LDFR. art. 2 3 Per i fondi di cui all’
cpv. 2 lett. c) e d) LDFR l’autorità competente subordina la decisione di cui al capoverso precedente ad una suddivisione secondo le zone di utilizzazione, rispettivamente ad un frazionamento del fondo nella parte agricola e in quella non agricola. Azienda agricola