Dipartimento della sanità e della socialità. [3]
[2] 1 È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il
Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a:
- nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. b) della legge;
- designare i veterinari ufficiali in base all’art. 8 della legge;
- decidere l’acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell’art. 14 della legge per un importo superiore a fr. 10’000.-.
L’Ufficio in particolare è competente a:
- nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. a) della legge;
- nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all’art. 5 lett. c) della legge;
- preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento;
- accordare il permesso per l’organizzazione di fiere e mercati di bestiame;
- emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l’alpeggio e il pascolo comune del bestiame;
- decidere l’acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell’art. 14 della legge per un importo fino a fr. 10’000.-;
- infliggere le contravvenzioni di cui all’art. 24 cpv. 2 e 3 della legge.