L’esecuzione del presente regolamento e della legislazione federale e cantonale in materia viti-vinicola è affidata alla Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia fatto salvo per determinate competenze espressamente riservate ad altri organi o servizi.
La Sezione può emanare direttive che disciplinano ulteriori dettagli segnatamente l’ammissione alla produzione commerciale di vino, il certificato di produzione, l’attestato di controllo della vendemmia, la denominazione di origine controllata, i vini a indicazione geografica tipica e la gestione e assegnazione dei marchi di garanzia.
L’Ufficio dello sviluppo agricolo (USA) è competente per i preavvisi nell’ambito delle procedure edilizie tendenti al rilascio delle licenze, ivi compresa l’estirpazione delle viti.
Per determinate categorie di dati e cerchie di interessati l’Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) può esigere che i dati relativi al catasto viticolo, nonché all’attestato di controllo e al resoconto delle uve, vengano gestiti e/o inviati tramite sistemi elettronici prestabiliti.
L’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell’utilizzo della denominazione di origine controllata (DOC). Lo statuto è approvato dalla Sezione.
A complemento del presente regolamento, l’IVVT, oltre alle misure previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l’uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC; in particolare può:
- emanare direttive;
- fissare obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio;
- definire normative per l’uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini descrittivi o laudativi;
- prevedere controlli e analisi;
- istituire registri di produttori, fruitori, imbottigliatori e commercianti. Definizioni