L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale. Sussidio cantonale
917.150
Decreto esecutivo concernente il Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino (SSP)
(del 26 marzo 19 85)
Preambolo
(SSP)
(del 26 marzo 19 85)
IL CONSIGLIO DI STATO
DE LLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-vista l’Ordinanza federale sull’aiuto al Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino del 27 giugno 1984 (OSSP) [1];
-su proposta del Dipartimento dell’economia pubblica [2];
decreta:
Competenze
Art. 1
Art. 2
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese dovute all’attività del Servizio sanitario porcino (SSP) con un importo pari al 90% del relativo sussidio federale. Norme finali
Art. 3
Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985. Pubblicato nel BU 1985, 105. [1] RS 916.314.1. [2] Ora Dipartimento delle finanze e dell’economia. [3] Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 101.