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917.150

Decreto esecutivo concernente il Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino (SSP)

(del 26 marzo 19 85)

Preambolo

(SSP)

(del 26 marzo 19 85)

IL CONSIGLIO DI STATO

DE LLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-vista l’Ordinanza federale sull’aiuto al Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino del 27 giugno 1984 (OSSP) [1];

-su proposta del Dipartimento dell’economia pubblica [2];

decreta:

Competenze

Art. 1

L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale. Sussidio cantonale

Art. 2

Lo Stato partecipa alla copertura delle spese dovute all’attività del Servizio sanitario porcino (SSP) con un importo pari al 90% del relativo sussidio federale. Norme finali

Art. 3

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985. Pubblicato nel BU 1985, 105. [1] RS 916.314.1. [2] Ora Dipartimento delle finanze e dell’economia. [3] Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 101.