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Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

(del 14 settembre 2004)

Preambolo

(del 14 settembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

-la Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002,

-l’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

decreta:

Scopo

Art. 1

Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito SICL). Competenza

Art. 2

L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).

Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere. Compiti

Art. 3

Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall’OQL.

Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore. Commissione di vigilanza

Art. 4

Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.

La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.

La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.

La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL. Obbligo di informare

Art. 5

Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.

Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’irregolarità denunciata.

Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie. Finanziamento

Art. 6

Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio. Tasse

Art. 7

Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003. Misure amministrative

Art. 8

In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL. Ricorsi

Art. 9

Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni. Abrogazione

Art. 10

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997. Entrata in vigore

Art. 11

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [1] Pubblicato nel BU 2004, 327. [1] Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.