Il presente decreto esecutivo istituisce le zone di protezione per la pesca per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030. Zone di protezione permanente nei corsi d’acqua
923.250
Decreto esecutivo concernente le zone di protezione pesca 2025-2030
Preambolo
del 9 ottobre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991 (LFSP), in particolare l’articolo 4 capoverso 3;
vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP);
visto il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP), in particolare l'articolo 19;
vista la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 1° aprile 1989, in particolare l’articolo 6,
decreta:
Oggetto
Art. 1
Art. 2
Zone di protezione permanenti nei corsi d’acqua, dove la pesca è vietata:
- Torrente Brima ad Arcegno: dalla confluenza con il riale «Mulin di Cioss» all’entrata del paese di Arcegno.
- Torrente Ribo a Vergeletto: dal ponte in località Custiell (punto 891, poco a monte di Vergeletto) al ponte in ferro in località Zardin.
- Fiume Maggia a Mogno: dalla presa OFIMA a Corgello fino al ponte della strada cantonale presso la biforcazione che conduce al nucleo di Mogno.
- Fiume Bavona a Bignasco-Cavergno: dal ponte della cantonale a Bignasco fino alla passerella di Cavergno.
- Roggia della piscicoltura di Sonogno: tutto il corso d’acqua fino alla confluenza con il fiume Verzasca.
- Ronge di Alnasca a Brione Verzasca: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
- Riale Fimina a Frasco: dalla confluenza con il fiume Verzasca alle sorgenti.
- Riale Vadina a Vira Gambarogno: il tratto compreso tra la foce e la prima cascata naturale sotto il ponticello pedonale in pietra.
- Laghetto del Demanio dello Stato a Gudo.
- Riale di Gorduno: dalla confluenza con il fiume Ticino alla prima cascata a monte della piscicoltura.
- Fiume Moesa a Lumino: da secondo pilone della linea elettrica in sponda destra a monte del riale Grande a Lumino fino al confine del Cantone dei Grigioni.
- Canale di scarico della Centrale elettrica di Biasca: il divieto è esteso a tutto il canale.
- Roggia di Semione: dalla confluenza con il fiume Brenno a Loderio al ponte della Ganna a Malvaglia/Ludiano.
- Fiume Brenno al Pian Castro: dal ponte delle terme di Acquarossa fino al ponte delle frasche a Ponto Valentino, nonché gli affluenti in sponda destra Ri di Uregn e Ri di Prugiasco dai rispettivi ponti sulla strada cantonale fino alla loro confluenza nel Brenno.
- Ri di Corzoneso: la tratta presso la piscicoltura, dalla confluenza nel Brenno fino al ponte Scaradra sulla strada per Corzoneso.
- Lesgiüna: nel fiume Brenno dalla prima ansa salendo dal ponte per Loderio fino all’inizio della tratta arginata (sponda sinistra), nonché nell’affluente Legiuna dalla confluenza col Brenno fino alla prima briglia.
- Canale di scarico della Centrale Nuova Biaschina a Personico: il tratto di canale cintato.
- Roggia di Lavorgo: la roggia del Consorzio della campagna di Lavorgo.
- Fiume Ticino a Faido: dalla zona bersagli (bütt) dello stand di tiro a Chiggiogna al viadotto autostradale sul fiume Ticino a Faido, compresi gli affluenti in sponda destra dal fiume fino ai piedi della roccia.
- Roggia delle Tre Cappelle ad Ambrì: dalla confluenza con il Rio Secco all’inizio della roggia (sbocco della tubazione).
- Rio Secco ad Ambrì e affluenti laterali: dalla vecchia strada per Quinto fino al ponte della strada agricola nei pressi della ferrovia in località La Bassa.
- Roggia che alimenta e fiancheggia lo stabilimento cantonale di piscicoltura di Rodi: tratta compresa tra la stradina del percorso vita fino alla strada cantonale.
- Fiume Ticino ad Airolo: dal ponte di accesso allo stand di tiro in zona Isera alla confluenza del riale Foss.
- Riale Murinascia di Cadagno: il tratto compreso fra il lago Cadagno e la strada mulattiera per Campo, sulla riva del lago Ritom.
- Fiume Cassarate a Maglio di Colla: dalla passerella pedonale sotto il nucleo del paese fino al ponte della strada cantonale a monte della piscicoltura.
- Riale Franscinone: dal ponte che conduce alla centrale elettrica di Massagno al punto estremo nord della cinta del penitenziario.
- Vecchio Vedeggio (Barboi): dalla foce presso il lido di Agno fino allo sbocco della tubazione presso lo stabile Guess nell’area industriale di Bioggio (mappale 750).
- Riale Scairolo a Barbengo: dalla foce a Figino al ponte di Cadepiano.
- Fiume Laveggio a Riva San Vitale: il tratto compreso fra la foce e il ponte della cantonale per Capolago.
- Fiume Rovagina a Origlio: l’asta principale dal posteggio comunale di Origlio fino al bivio della strada principale per Ponte Capriasca (località Nogo).
- Fiume Capriasca a Odogno: l’asta principale tra il ponte pedonale in località Cavalada e la cascatella sotto Lelgio.
- Fiume Breggia in località Ghitello: l’asta principale dalla soglia in zona Birreria fino alla cascata in zona ex Saceba. Zone di protezione permanente nei laghi Verbano e Ceresio
Art. 3
Zone di protezione permanenti nel lago Verbano, dove la pesca è vietata:
- Foce fiume Maggia.
- Foce fiume Ticino, all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, fino al limite interno della zona A delle Bolle di Magadino.
- Foce fiume Verzasca, all'interno della zona delimitata a lago dalle boe di segnalazione, nonché tutto l'alveo fluviale, compresa l'insenatura del Pozzaccio, fino all'altezza del limite nord della zona A delle Bolle di Magadino.
- Nella zona di protezione A delle Bolle di Magadino che è delimitata verso il lago da boe di segnalazione. In questa zona è consentita, a eccezione delle foci dei fiumi Ticino e Verzasca, solo la pesca con reti limitatamente al periodo dal 15 luglio al 20 settembre, nel rispetto dell'articolo 3 dell'ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino del 30 marzo 1979.
Zone di protezione permanenti nel lago Ceresio, dove la pesca è vietata:
- Foce fiume Cassarate.
- Foce fiume Laveggio.
- Foce fiume Magliasina.
- Foce fiume Vedeggio.
- Nelle arcate del ponte-diga di Melide, all’interno dell’area delimitata dagli appositi cartelli indicatori.
- Presso le gabbie flottanti al porto di Lugano Loreto, all’interno dell’area delimitata dai cartelli di divieto e all’esterno della stessa per una fascia di 10 m.
- Dalla passeggiata pedonale ciclabile Agno-Magliaso, lungo la tratta adiacente alla ferrovia Lugano-Ponte Tresa.
- Dalle aree doganali di Ponte Tresa, dove la pesca è vietata dal ponte dogana sia verso il lago che verso valle, come pure dai pontili di sdoganamento e da tutte le altre aree ad uso del valico doganale. Zone di protezione temporanee nei laghi Verbano e Ceresio
Art. 4
Zone di protezione temporanee nel lago Verbano, dove la pesca è vietata nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile - 31 maggio):
- Isole di Brissago: all'interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole.
- Golfo di Locarno: dal limite della zona di protezione permanente della foce del fiume Maggia fino al trampolino del lido di Locarno, per un’estensione di 100 m dalla riva.
Zone di protezione temporanee nel lago Ceresio, dove la pesca è vietata nel periodo di protezione del lucioperca (1° aprile - 31 maggio):
- Golfo di Lugano: dalla foce del Cassarate fino alla fontana a lago di Paradiso, per un’estensione di 80 m dalla riva.
- Golfo di Agno: dal limite della zona di divieto di pesca con reti in località Cosliva fino alla foce del Vecchio Vedeggio (compresa) per un’estensione di 100 m dalla riva.
- Capolago: l’area definita dalla riva e dalla linea ideale tra la punta del lido di Riva San Vitale e l’imbarcadero della società di navigazione a Capolago. Zone di divieto posa reti
Art. 5
Zone di divieto permanente di pesca con reti, dove l’impiego di ogni strumento di pesca professionale è vietato:
- Golfo di Agno: dalla darsena Vigotti a Magliaso in linea retta alla proprietà dello Stato in territorio di Montagnola, località Cosliva (mappale 1218).
- Golfo di Capolago: dal debarcadero di Melano in linea retta al Sasso di Riva.
- Nello stretto di Lavena.
- Golfo di Ascona: dalla punta del Cantonaccio all'inizio della spiaggia del bagno pubblico di Ascona (Via Fenaro), per un'estensione di 200 m dalla riva. [1]
- Isole di Brissago: all’interno della fascia di lago di 250 m attorno alle isole.
- Golfo di Locarno: dal trampolino del lido di Locarno alla foce del riale Ramnosa, per un'estensione di 200 m dalla riva. [2]
- Brissago: dal porto vecchio di Brissago (lato ovest) fino all’angolo est dello stabile principale della Clinica Hildebrand, per un’estensione di 200 m dalla riva. [3]
- Gambarogno: dalla foce del riale della Valle di Gerra (a Gerra Gambarogno) alla foce del riale della Valle di Cedullo (a San Nazzaro), per un'estensione di 200 m dalla riva. [4] Demarcazione
Art. 6
Le zone di protezione permanenti sono di regola segnalate mediante cartelli indicatori e/o boe, quelle temporanee non sono segnalate. Limiti ufficiali e rappresentazioni grafiche
Art. 7
Per i limiti delle zone di protezione fanno stato le descrizioni ufficiali del presente decreto.
Nelle pagine internet dell’Ufficio della caccia e della pesca del Dipartimento del territorio è pubblicata una mappa, di carattere consultivo, con la rappresentazione grafica delle zone di protezione. Aggiornamento
Art. 8
È riservato l’aggiornamento del presente decreto prima della scadenza, segnatamente la modifica, l’abolizione e la creazione di zone di protezione. Entrata in vigore
Art. 9
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025. Pubblicato nel BU 2024, 233. [1] Entrata in vigore sospesa a seguito di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo - BU 2025, 25. [2] Entrata in vigore sospesa a seguito di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo - BU 2025, 25. [3] Entrata in vigore sospesa a seguito di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo - BU 2025, 25. [4] Entrata in vigore sospesa a seguito di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo - BU 2025, 25.